Gruppo nazionale Nidi e Infanzia
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Lo statuto

Art. 1 – Costituzione

È costituita l’Associazione nazionale di promozione sociale “Gruppo Nazionale Nidi e Infanzia” (d’ora in poi associazione) con sede in Via Ca’ Selvatica 7, Comune di Bologna. L’associazione non ha fi ni di lucro e ha durata illimitata.

Art. 2 – Finalità

L’associazione ha lo scopo di promuovere:
– iniziative culturali di ordine sociale, legislativo, pedagogico e organizzativo riferite all’attuazione dei diritti delle bambine e dei bambini e alle politiche per l’infanzia;
– lo sviluppo e la qualifi cazione di istituzioni e servizi educativi per l’infanzia;
– la ricerca e la sperimentazione al fi ne di aggiornare strategie e interventi educativi;
– l’attivazione e lo sviluppo di reti di coordinamento e scambio tra esperienze educative.

Art. 3 – Adesione e quota di iscrizione

Possono essere soci dell’associazione tutti coloro, soggetti singoli o enti e organizzazioni, che ne condividono i fini.
Le iscrizioni all’associazione sono sottoposte a norme approvate dalla segreteria.
La quota di iscrizione viene stabilita annualmente dalla stessa.
La quota associativa è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.
Nella domanda di adesione l’aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell’associazione e l’iscrizione decorre dalla data della sua formalizzazione.
I soci svolgono attività non retribuita.
Tutti i soci cessano di appartenere all’associazione per:
– dimissioni volontarie;
– non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni;
– morte;
– estinzione, se ente;
– indegnità deliberata dalla segreteria. In quest’ultimo caso è ammesso ricorso al consiglio.

Art. 4 – Compiti dell’associato

Tutti i soci, personalmente o, se enti, tramite referenti, hanno diritto a partecipare all’assemblea, a votare direttamente o per delega, a svolgere le attività preventivamente concordate e a recedere dall’appartenenza all’associazione.
I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a pagare le quote sociali e i contributi nell’ammontare fissato dalla segreteria.

Art. 5 – Autonomia e collaborazioni

L’associazione opera in forma autonoma ricercando la collaborazione di regioni, enti locali e loro associazioni territoriali, istituti universitari e centri di ricerca scientifi ca, forze politiche, organizzazioni sindacali, sociali e culturali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni.

Art. 6 – Finanziamento attività

L’associazione provvede al fi nanziamento delle proprie attività attraverso le quote associative, nonché attraverso i contributi provenienti da persone fi siche e giuridiche, enti e organizzazioni
pubbliche e private, in forma di sovvenzioni, lasciti e donazioni o all’interno di un rapporto convenzionale.

Art. 7 – Gruppi territoriali

Il Gruppo Nazionale Nidi e Infanzia prevede e auspica la formazione di gruppi territoriali che promuovono localmente le finalità dell’Associazione.

Art. 8 – Organizzazione e finanziamento iniziative dei gruppi territoriali

I gruppi territoriali dell’associazione sono costituiti dai soci preferibilmente su base regionale e approvati dal consiglio. Eleggono un referente e devono organizzarsi su modello del gruppo
nazionale. Hanno autonomia nella gestione e realizzazione delle attività preventivamente approvate dalla segreteria. Ove operino in difformità a quanto concordato sono direttamente
responsabili anche per gli aspetti amministrativi e fi nanziari.
Una quota non superiore al 50% dell’ammontare di tutte le quote dei soci di quel determinato territorio regionale può essere richiesta dal gruppo territoriale alla segreteria per sostenere le proprie attività.

Art. 9 – Organi dell’associazione

Gli organi dell’associazione sono:
1. assemblea
2. consiglio
3. segreteria
4. presidente
5. vicepresidente/i

Art. 10 – Assemblea

L’assemblea è costituita da tutti i soci.
Essa si riunisce, di norma, una volta all’anno, ovvero, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.
Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell’ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno quindici giorni prima della data fissata, con comunicazione
scritta.
La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un decimo dei soci; in tal caso il presidente deve provvedere alla convocazione entro quindici giorni dal ricevimento della
richiesta e l’assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.
In prima convocazione l’assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega.
Ciascun socio non può essere portatore di più di tre deleghe.
Le deliberazioni dell’assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatte salve le deliberazioni relative allemodifi che di statuto e allo scioglimento dell’associazione che
dovranno essere adottate rispettivamente con il voto favorevole della maggioranza qualifi cata dei soci presenti.
Le riunioni vengono verbalizzate.
L’assemblea ha i seguenti compiti:
– eleggere i membri del consiglio;
– approvare:
• gli orientamenti programmatici elaborati dal consiglio,
• il bilancio preventivo,
• il bilancio consuntivo,
• le modifi che dello statuto,
• lo scioglimento dell’associazione.

Art. 11 – Consiglio

Il consiglio è nominato dall’assemblea sulla base di una lista aperta proposta dalla segreteria.
È composto da non più di ottanta membri, dei quali alcuni, non oltre un quarto, in rappresentanza dei gruppi territoriali.
Il consiglio, nel rispetto delle fi nalità statutarie, elabora gli orientamenti programmatici relativamente alle attività dell’associazione.
I suoi componenti fanno parte eventualmente di gruppi attivati dalla segreteria su aspetti specifici.
Nomina al suo interno il presidente e la segreteria.
Si riunisce, di norma, almeno due volte all’anno, e viene convocato dal presidente con avviso scritto ai componenti inviato con almeno venti giorni di anticipo.
In prima convocazione il consiglio è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei suoi membri. In seconda convocazione è regolarmente costituito qualunque sia
il numero dei membri presenti.
La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un decimo dei membri.
Il consiglio delibera con la maggioranza degli intervenuti.
Le riunioni vengono verbalizzate.
Resta in carica tre anni e le cariche sono gratuite.
Approva la costituzione di gruppi territoriali e decide sui ricorsi di esclusione per indegnità dei soci di cui all’art. 3, su richiesta degli stessi.

Art. 12 – Segreteria

La segreteria, nominata dal consiglio, è composta da un massimo di venti membri.
Ne fa parte di diritto il presidente.
La segreteria nomina al suo interno il/i vice presidente/i, il/i segretario/i, il/i tesoriere/i e provvede alla sua organizzazione interna anche mediante l’attribuzione di incarichi specifi ci ai
suoi membri.
La segreteria, sulla base degli orientamenti elaborati dal consiglio e approvati dall’assemblea, attua i programmi e garantisce la continuità nella gestione dell’associazione.
La segreteria ha facoltà di attivare gruppi di lavoro, composti da propri membri e da altri soci, su temi specifici.
Si riunisce di norma ogni due mesi e viene convocata dal presidente.
Le riunioni vengono verbalizzate.
Resta in carica tre anni.
La segreteria provvede altresì a:
– approvare la proposta di bilancio;
– ratifi care, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza;
– decidere sulle richieste di costituzione di gruppi territoriali e sull’eventuale esclusione dall’associazione di gruppi territoriali che operano in modo difforme rispetto alle finalità statutarie;
– definire le modalità di adesione;
– deliberare l’espulsione di soci indegni.

Art. 13 – Presidente

Il presidente, nominato dal consiglio, rappresenta l’associazione e ne fi rma gli atti uffi ciali, convoca l’assemblea dei soci, il consiglio e la segreteria. In caso di sua assenza o impedimento queste funzioni vengono assunte dal/dai vice-presidente/i.
Per motivi d’urgenza, il presidente, sostenuto dal/dai segretario/i e dal/dai tesoriere/i, ha facoltà d’iniziativa su questioni inerenti l’attività interna ed esterna all’associazione; in tal
caso i componenti della segreteria devono essere informati tempestivamente.
L’ultimo ex presidente dell’associazione è membro di diritto della segreteria per il triennio successivo alla sua scadenza.

Art. 14 – Gestione

La gestione dell’associazione sotto il profi lo contabile ed amministrativo è affidata al presidente o, attraverso delega, al/ai segretario/i e/o al/ai tesoriere/i.

Art. 15 – Bilancio

L’esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.
Il Bilancio preventivo è approvato dall’assemblea entro il mese di dicembre dell’anno precedente a quello dell’esercizio di riferimento.
Il Bilancio consuntivo è approvato dall’assemblea entro il mese di giugno dell’anno successivo a quello dell’esercizio di riferimento.
È vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 16 – Informazione

Le attività dell’associazione vengono diffuse anche attraverso il bollettino informazione e il sito dell’associazione.

Art. 17 – Archivio e sede

L’atto costitutivo di fondazione e tutti gli atti ufficiali, compresi i verbali, vengono conservati nella sede dell’associazione.

Art. 18 – Proposte di modifica allo Statuto

Proposte di modifi che allo statuto possono essere formulate dalla segreteria o dalla maggioranza dei componenti del consiglio e presentate per l’approvazione all’assemblea dei soci, secondo le modalità previste all’art. 10.

Art. 19 – Scioglimento e destinazione fondi residui

Il patrimonio eventualmente esistente al momento dello scioglimento dell’associazione, sarà devoluto per fini di pubblica utilità a beneficio di organizzazioni operanti in identico o analogo settore indicate dall’assemblea dei soci, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 20 – Norma transitoria

L’organizzazione dell’associazione, precedente l’approvazione del presente statuto, è in vigore fino alla scadenza naturale del mandato degli organi.

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