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Lo Statuto dell'Associazione
Art. 1
E costituita l'Associazione Gruppo Nazionale di Studio
Nidi-Infanzia con sede in via Leopoldo Nobili 9, 42100
Reggio Emilia.
Art. 2
L'Associazione non ha fini di lucro ed ha lo scopo di
promuovere: • iniziative culturali generali
di ordine politico, legislativo e pedagogico-organizzativo
riferite alla condizione infantile ed in particolare
alle istituzioni educative ed ai servizi che, a diverso
titolo, intervengono a favore dell'infanzia;
• ricerca e sperimentazione al fine di aggiornare
strategie e programmi di intervento educativo.
Art. 3
L'Associazione opera in forma autonoma ricercando la
collaborazione di Regioni, Enti locali e loro associazioni
territoriali, istituti universitari e centri di ricerca
scientifica, forze politiche, organizzazioni sindacali,
sociali e culturali, anche attraverso la stipula di
apposite convenzioni.
Art. 4
L'Associazione provvede al finanziamento delle proprie
attivita attraverso i contributi dei Soci, nonche attraverso
i contributi provenienti da persone fisiche e giuridiche,
Enti pubblici e privati, in forma di sovvenzioni, lasciti
e donazioni o all'interno di rapporto convenzionato.
Art. 5
Il Gruppo Nazionale di Studio Nidi-Infanzia e un'Associazione
nazionale che prevede e auspica la formazione di gruppi
territoriali che devono corrispondere ai fini dello
Statuto e del Regolamento.
Art. 6
Gli organi dell'Associazione sono:
1. l'Assemblea dei Soci;
2. il Comitato Direttivo;
3. la Segreteria;
4. il Comitato di Coordinamento dei Gruppi Territoriali;
5. il Presidente.
Art. 7
L'Assemblea dei Soci nomina il Comitato Direttivo.
Il Comitato Direttivo nomina al suo interno il Presidente,
il/i Vice Presidenti, il/i Segretari, il/i Tesorieri,
il/i Coordinatori del Comitato di Coordinamento dei
Gruppi Territoriali.
Il Comitato Direttivo provvede inoltre alla nomina della
Segreteria; questa e composta dal Presidente, che la
presiede, dal/i Vice Presidenti, dal/i Segretari, dal/i
Tesorieri, dal/i Coordinatori del Comitato di Coordinamento
dei Gruppi Territoriali e da alcuni altri membri del
Comitato Direttivo.
Il Comitato Direttivo provvede infine alla nomina del
Comitato di Coordinamento dei Gruppi Territoriali; questo
e composto dal/i Coordinatori, che lo presiedono e dai
membri del Comitato Direttivo rappresentanti i Gruppi
Territoriali.
Art. 8
La gestione dell'Associazione sotto il profilo contabile
ed amministrativo e affidata al Presidente o, attraverso
delega, al Segretario e/o al Tesoriere.
Art. 9
Possono divenire Soci dell'Associazione tutti coloro
(soggetti singoli o Enti pubblici) che ne condividono
i fini.
Art. 10
La durata dell'Associazione e illimitata. Lo scioglimento
e la liquidazione deliberati dall'Assemblea dei Soci
maggioranza dei due terzi.
Art. 11
Le attivita della Associazione Nazionale dei Gruppi
Territoriali sono sottoposte apposito Regolamento, approvato
dall'Assemblea dei Soci, vincolante negli termini del
presente Statuto. |
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